Gara, la domanda di partecipazione priva di firma è nulla

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1364/2016, ha chiarito quel è il valore della sottoscrizione della domanda di partecipazione ad una gara.
La mancata sottoscrizione di un atto, che costituisce la domanda di partecipazione ad una gara da parte di un concorrente, non può essere considerata, in via di principio, un’irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, atteso che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.
Neanche è possibili assimilare tale carenza della sottoscrizione ai timbri o alla firma prestampata o fotocopiata, giacché la sottoscrizione autografa è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà.

RELATED POSTS