diritto dell'ambiente

Diritto dell’ambiente: nei sistemi fognari misti valgono limiti tab. 3, all. 5. d.lgs. 152/06

Il caso posto all’esame del tribunale cagliaritano definisce aspetti importanti del diritto dell’ambiente in relazione a sanzioni amministrative comminate dalla locale Provincia al gestore di un impianto di trattamento di acque reflue per superamento dei valori limite di azoto nitrico ex tabella 3, all. 5, del d.lgs. n. 152/06.
Il Tribunale con una serie di sentenze in materia di diritto dell’ambiente, in ultimo la 2519/2020 ha stabilito che «nel concetto di “acque urbane” sono pur sempre comprese -o, comunque, possono esserlo- le “acque industriali”, se è vero che costituiscono “acque reflue urbane” -oltre alle “acque reflue domestiche” -il “miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento” a condizione che, in questo secondo caso, si tratti di acque “convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”; in presenza, quindi, di un “sistema fognario misto”, assistito da un impianto di depurazione, ove sicuramente le acque che convogliano nella rete provengono da un agglomerato, i limiti di emissione da rispettare sono quelli indicati alla tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs. 152/06».
Il giudice sardo ha ritenuto infondata la tesi difensiva del gestore dell’impianto, accogliendo la prospettazione della Provincia, della quale ha confermato il corretto operato, sul presupposto che nel caso di specie le acque trattate sono risultante essere, in assenza di opposta prova, anche di provenienza industriale.
La sentenza muove dal presupposto che in materia di diritto dell’ambiente ai fini dell’individuazione dei limiti di emissione applicabili viene in rilievo non il tipo di impianto di depurazione (se destinato al trattamento di acque reflue urbane o industriali), quanto la tipologia di acque reflue effettivamente scaricate. Ciò perché la qualificazione di un depuratore dipende dalla natura delle acque reflue ad esso convogliate e non viceversa.
Infatti, le acque reflue urbane non sono composte solo da acque domestiche alla luce della normativa applicabile al caso di specie: l’art. 74, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 152/2006 definisce le acque reflue urbane come «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato».
Leggi li commento dell’Avv. Amedeo Pisanti alla sentenza pubblicato su Il Sole 24 Ore