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L’escussione di una polizza posta a garanzia del pagamento degli oneri concessori di una convenzione urbanistica non può essere inibita, se è un contratto autonomo di garanzia.
E’ quanto hanno stabilito i giudici del Tribunale di Crotone con ordinanza del 04/11/2020 resa nell’ambito di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
La possibilità per il garante di avvalersi dell’exceptio doli al fine di paralizzare l’escussione della polizza e, quindi, di sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione indennitaria postula che questi alleghi e provi la natura abusiva o fraudolenta della pretesa fatta valere dal creditore.
A tal fine in materia di oneri concessori non è sufficiente la mera allegazione di circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che, in quanto relative alla mera fase esecutiva del rapporto principale, solo il debitore garantito potrebbe opporre al creditore. È per converso necessaria la prova liquida ed incontrovertibile dell’intento fraudolento o, quantomeno, dell’esercizio abusivo del credito da parte del beneficiario della garanzia.
Leggi li commento dell’Avv. Amedeo Pisanti alla sentenza pubblicato su Il Sole 24 Ore Diritto 24