codice ambiente

Codice ambiente: titolare autorizzazione scarico risponde limiti emissione

In base al codice dell’ambiente il gestore del Servizio Idrico Integrato, rappresentato dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua d’uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, risponde delle condotte contestate e delle relative sanzioni per il superamento dei valori limite imposti all’impianto di depurazione ex d.lgs. 152/06 e dall’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Amministrazione provinciale in suo favore, non potendovisi sottrarre ad esse per l’effetto dell’incarico del servizio di conduzione dell’impianto conferito ad un soggetto terzo.

Scarichi acque reflue

Infatti, in materia di violazione delle prescrizioni dettate per la regolazione degli scarichi di acque reflue a tutela delle risorse idriche e dei corpi recettori, il soggetto responsabile si identifica nel titolare di ciascuno scarico e della relativa autorizzazione amministrativa.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1266/2020 in applicazione del codice dell’ambiente, respingendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva  sollevata dal gestore del servizio idrico integrato, titolare dell’autorizzazione allo scarico di un impianto di depurazione di acque reflue.
Secondo il Tribunale, infatti, coerentemente con precedenti analoghi provvedimenti, il rapporto tra titolare dell’autorizzazione allo scarico e conduttore dell’impianto è un rapporto esclusivamente interno, con la conseguenza che quest’ultimo è incaricato solamente del servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti di sollevamento fognario.

Il gestore dell’impianto

Il gestore, invece, che ha in carico i servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, risponde in via esclusiva dei danni derivanti ai terzi, per ragioni legate alla non corretta gestione del servizio e/o manutenzione delle opere inerenti il servizio, ovvero qualsivoglia omissione di attività, avuto riguardo alla natura pubblica del servizio.
L’autorizzazione allo scarico, dunque, è rilasciata solo al titolare dell’attività da cui lo stesso origina e questi solamente è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti dalla legge, atteso che esclusivamente su esso grava l’obbligo di mantenere le acque reflue nei limiti di legge, sebbene nell’esercizio della propria attività, nel caso di specie di gestore del servizio idrico integrato, il titolare possa avvalersi di terzi per la conduzione di un impianto nell’ambito del più complesso sistema di gestione del servizio.
Leggi il commento integrale dell’Avv. Amedeo Pisanti alla sentenza pubblicato su Il Sole 24 Ore