Gare: se punteggio è solo numerico, valutazione offerta è illegittima

Con sentenza n. 414 del 27 marzo 2017 il Tar Piemonte ha riaffermato un principio importante in tema di appalti, secondo il quale l’aggiudicazione di una gara per un appalto di servizi è illegittima, se la valutazione dell’offerta è stata effettuata mediante un punteggio meramente numerico, senza alcuna motivazione.
Secondo i giudici piemontesi  il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta integra una sufficiente motivazione allorché sono prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, che devono prevedere un minimo ed un massimo: soltanto in questo modo è possibile ripercorrere il percorso valutativo e controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico. In mancanza di questi criteri di valutazione, la Commissione avrebbe potuto rimediare, illustrando le ragioni della valutazione effettuata, come previsto anche dalle “Linee guida” n. 2 dell’ANAC.

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