Il TAR Veneto, sede di Venezia, con la sentenza n. 994/2016 ha confermato l’orientamento della magistratura amministrativa in base al quale è privo di effetti ai fini della partecipazione alle gare il contratto di avvalimento da cui non risulti, in modo chiaro, se è messa a disposizione l’intera azienda o solamente alcuni mezzi e in cui non viene fatto riferimento ad un elenco specifico di mezzi prestati né ai dipendenti messi a disposizione.
Infatti, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i fattori tecnico-organizzativi di cui si intende fruire.
secondo i giudici veneti la verifica sul contratto d’avvalimento da parte della stazione appaltante deve essere stringente dovendosi trattare di avvalimento reale e non solo formale.
E’ onere del concorrente, dunque, dimostrare che l’impresa ausiliaria non s’impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo. L’ausiliaria deve specificare i mezzi, il personale e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all’oggetto dell’appalto prestati alla concorrente.
In più il Giudice amministrativo spiega che l’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di un altro soggetto, deve risultare chiaramente sia dal contratto di avvalimento che dalla dichiarazione unilaterale dell’impresa ausiliaria indirizzata alla stazione appaltante (articolo 49, comma 2, lett. d), del Dlgs n. 163 del 2006). Ciò affinché il contratto di avvalimento soddisfi l’esigenza di determinazione dell’oggetto riportando in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati (si veda anche Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 662).