Soccorso istruttorio: ammissibile solo se non modifica offerta

Il soccorso istruttorio è ammissibile solo laddove non comporti una modifica dell’offerta.
E’ questo il principio cardine affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che con  si è pronunciata con sentenza 28 febbraio 2018, nelle cause C523/16
e C- 536-16 a favore della disciplina del soccorso istruttorio “a pagamento”, applicata alla luce del previgente Codice ed abrogata con l’entrata in vigore del “I
Decreto correttivo” del D.Lgs. n. 50/2016.
La stessa Corte ha limitato l’applicazione dell’istituto (indipendentemente dal pagamento della sanzione), precisando che lo stesso non può essere esteso, sino a mutare “parti essenziali dell’offerta” (si accentua il riferimento all’”offerta”, ancorché l’oggetto del giudizio fosse limitato alla documentazione amministrativa della “busta A”), tale da costituire una vera e propria modifica della stessa.

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