La short list di professionisti non è un appalto

Non è un appalto la procedura avviata con un bando pubblico per formare liste di professionisti cui affidare consulenze per un determinato periodo di tempo, in cui vengono iscritti tutti i soggetti in possesso dei requisiti.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. III con la sentenza 1° marzo 2018, nella causa C-9/17, che ha affermato il principio per cui “l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di consulenza alle aziende agricole, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, mediante il quale un ente pubblico seleziona tutti gli operatori economici che soddisfano i requisiti di idoneità stabiliti dal bando recante invito a presentare proposte e che superano l’esame menzionato in detto bando, anche se nessun nuovo operatore può essere ammesso durante il periodo di validità limitata di tale
sistema.”.
Secondo la Corte la procedura non presenta i requisiti strutturali degli appalti pubblici, mancando di una vera e propria selezione e basando l’iscrizione nelle liste solo su “criteri di idoneità” (id est, esperienza, qualifica), non “di aggiudicazione”.

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