Gare telematiche: il termine di scadenza per offerte lo stabilisce la stazione appaltante

Con sentenza n. 1191/20116 il Tar Lombardia – Sede di Brescia ha chiarito che nelle gare telematiche, atteso che nel sistema del D.Lgs. 50/2016 non è previsto alcun termine di scadenza per la presentazione delle offerte,quest’ultimo potrà essere fissato dalle stazioni appaltanti in base alle necessità e tenendo conto della speditezza che caratterizza tale tipo di procedure.
Pertanto, in materia andranno applicati i principi generali: fissare il termine entro il quale, in concreto, va presentata l’offerta, rappresenta esercizio della discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile dal giudice nei soli casi di illogicità manifesta.
Per i giudici bresciani, il principio si ricava anzitutto dal testo normativo, perché l’articolo 79 del nuovo Codice, nel fissare i termini minimi per tutte le gare, non richiama il precedente articolo 63, che prevede appunto le gare telematiche.

RELATED POSTS