Gare, non possibile regolarizzazione postuma DURC

Nelle gare d’appalto l’impresa che ha presentato l’offerta non può adempiere tardivamente all’obbligazione contributiva previdenziale ed assistenziale. La regolarizzazione postuma del Documento unico di regolarità contributiva negativo, infatti, rileva soltanto nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale e non anche in quelli tra il privato che ha partecipato alla gara e la stazione appaltante.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 2727 del 21 giugno 2016, confermando l’orientamento giurisprudenziale anche dopo l’entrata in vigore (il 19 aprile 2016) dell’articolo 38 del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163, il quale prevede che «sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (…) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti».

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