Decreto “Cura Italia”: gli effetti sugli appalti pubblici

Il d.l. 17/2020 sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi. L’art. 103, infatti, stabilisce che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020“.
Lo scopo è quello di evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o fattispecie di silenzio.
La disciplina trova applicazione anche alle procedure di gara disposte ai sensi del codice dei contratti pubblici, come chiarito con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 24 marzo 2020 e dunque ai termini stabiliti dalla lex specialis: per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;  previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”.

RELATED POSTS