Appalti: per l’avvalimento infragruppo occorre il contratto

Nel vigente codice degli appalti per l’avvalimento infragruppo è richiesto il contratto.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 13 febbraio 2018, n. 907.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada il vigente art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 non riproduce più, per il c.d.
avvalimento infragruppo, le facilitazioni probatorie previste nell’art. 49, comma 2, lettera g),
dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006, che, in luogo del contratto di avvalimento, prevedeva la
possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.
L’attuale scelta operata dal Codice si spiega con il fatto che il contratto di avvalimento tra le due
società denota quella stabilità di rapporti che è il punto nodale per rendere affidabile un
avvalimento. In altre parole è la documentazione della assunzione dell’obbligazione nei
confronti del concorrente (non potendo una semplice dichiarazione costituirne la fonte), nel
senso che essa documenta l’esistenza di una obbligazione già precedentemente assunta, proprio
in virtù dei legami suddetti.
Nel previgente Codice, non veniva imposto un vero e proprio contratto di avvalimento, ma era
sufficiente una dichiarazione unilaterale, corroborata dalla esplicitazione del collegamento
giuridico-economico fra la società ausiliaria e quella ausiliata.

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